Quelli del parcheggio camper e della sosta libera sono due temi che ultimamente sono sempre più alla ribalta per chi ama il plein air. Ogni giorno infatti spunta qualche Comune che vieta la sosta ai nostri mezzi…ma siamo sicuri che sia sempre legittimo il divieto?
Andiamo ad approfondire quindi questo ed altri punti, così da avere una guida che ci permetta di vivere le nostre vacanze in camper al meglio.
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Edit: Sosta Libera Durante il Coprifuoco per Covid
Si può sostare in libera durante il coprifuoco, ossia dalle 22.00 alle 05.00?
Sosta in Libera: Cos’è e Come Gestirla
Partiamo innanzitutto col dare una definizione di sosta libera. Si parla di libera o tollerata quando il camper viene parcheggiato al di fuori delle aree normalmente destinate all’accoglienza, ovvero tipicamente campeggi ed aree sosta.
Si può praticare sia all’interno di centri urbani che all’interno di paesaggi naturali, e i motivi per cui in tanti la preferiscono sono vari.
Di certo da un lato c’è un aspetto economico: sostare in libera è gratis, e questo non vale invece per campeggi e a volte per le aree sosta. Di contro, la libera non offre servizi di alcun genere: niente camper service, né bagni, né allaccio alla corrente.
C’è poi da dire che per alcuni rappresenta, nonostante magari i disagi appena discussi, il massimo esempio di libertà. Sono dove voglio, l’intero mondo è casa mia, e sono da solo. Infatti questa tipologia di sosta è amata particolarmente dai “lupi solitari”, coloro che mal digeriscono la presenza di vicini di piazzola appiccicosi e rumorosi. W la privacy, abbasso la coabitazione forzata.
Ma occhio alla tua sicurezza: sostare in luoghi bui ed isolati non è sempre consigliabile. Il tuo desiderio di solitudine ti porterà a trovarti senza protezione fisica data dai confini di una struttura di accoglienza, e non potrai inoltre godere dell’immunità di branco data dal condividere spazi. Quindi cerca di fare sempre molta attenzione, e usa sempre una generosa dose di buon senso.
Per esempio, se decidi di parcheggiare in città, cerca magari zone illuminate e abitate, evitando sia per ragioni di sicurezza che di quieto vivere aree prossime a discoteche e locali notturni. Ma, di nuovo, basta usare un po’ di buon senso.
E poi oggettivamente il fatto di poter parcheggiare dove vuoi, quindi anche all’interno di boschi spettacolari o spiagge mozzafiato, non ha prezzo…Ma sarà davvero così?
Cosa Prevede il Codice per il Parcheggio Camper sulla Strada Comune: l’Art. 185 del C.d.S.
Iniziamo trattando l’aspetto “cittadino” della sosta libera. Quando e come è consentito il parcheggio del camper?
Vediamo cosa dice in merito l’Art. 185 del Codice della Strada.
Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan
1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l’istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell’ambito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.
Riassumiamo le Norme
Riassumiamo: i camper, che per il codice stradale sono equiparati agli autoveicoli di classe M1 e godono quindi degli stessi diritti e doveri cui sono soggetti i comuni automobilisti, devono rispettare la segnaletica sia verticale che orizzontale presente.
Non possono quindi sostare in un’area su cui è presente un cartello di divieto di sosta e ancor meno di fermata (ma vedremo più oltre se sono invece legali i divieti di sosta riferiti ai soli camper).
Non possono oltrepassare con la loro sagoma la segnaletica orizzontale, ovvero le strisce che delimitano i parcheggi. Questo vuol dire che potremmo non aver problemi a parcheggiarci lungo i marciapiedi (dove può essere presente la sola linea di delimitazione della larghezza del veicolo ma non della lunghezza), ma per stazza e dimensioni non riusciremo ad utilizzare i parcheggi a lisca di pesce o quelli ad esempio presenti all’esterno di molti centri commerciali ed esercizi pubblici.
E se devo fermarmi col camper assolutamente per fare spesa al supermercato?
Se il tuo camper non rientra all’interno delle strisce che delimitano il parcheggio, non avresti diritto ad usufruirne. Ma qui cerchiamo di usare un po’ di buon senso: un camperista sa che non guida un mezzo piccolo, ed è giusto che cerchi di non creare ingombro. Quindi, se proprio ne hai bisogno assoluto, sosta per il tempo minore possibile, parcheggia dove dai meno fastidio e non occupare più spazio del necessario. Magari per via della “coda” del tuo camper occuperai due posti, ma cerca di non occuparne quattro tanto per stare più comodo. Sii rispettoso! E ricordati che, in qualsiasi caso, stai violando le regole e non potrai lamentarti in caso di richiami, anche se essendo questo terreno di proprietà di privati non potrai essere sanzionato dalla Polizia Municipale.
Per il resto le norme dell’Art. 185 vietano tutti i comportamenti che possono essere collegati al “campeggiare”. E’ quindi vietato ancorare stabilmente il mezzo al suolo (niente cunei né piedini di stazionamento), emettere fumi e/ scarichi delle acque, ampliare la sagoma del camper attraverso l’apertura di porte, verande e/o di finestre a compasso (aprire gli oblò superiori è consentito), posizionare tavoli, sedie, stendini o quant’altro al di fuori del mezzo. Puoi, in poche parole, vivere chiuso all’interno del tuo mezzo.
Se sgarri invece interverranno le autorità competenti e potrai ricevere una multa o addirittura incorrere nella rimozione del mezzo.
Parcheggi a Pagamento
Sappi che, se decidi di sostare col tuo camper in una zona contrassegnata dalle strisce blu, dovrai pagare il 50% in più rispetto alle comuni vetture.
Sostare Davanti a Case e Negozi
Il camperista che rispetta le norme elencate in precedenza può parcheggiare anche di fronte ad abitazioni personali o esercizi commerciali, salvo regolamentazioni specifiche della sosta e purché lascio un adeguato passaggio per pedoni e mezzi.
Occorre però un po’ di buon senso anche in questo caso: se possibile non creare disagio a chi vive e lavora dove hai deciso di parcheggiare. Il camper è un mezzo alto, e magari potrebbe privare un alloggio della luce naturale andando a schermare con la sua sagoma le finestre. Ecco, se possibile parcheggiati altrove, o riduci al minimo sindacale la durata della tua sosta. Stesso discorso per gli esercizi commerciali: se nascondi le vetrine di un negozio, presumibilmente crei un danno all’esercente…e non è simpatico. Di nuovo, cerca di non disturbare più di quanto effettivamente necessario.
Ma a volte capita anche di non essere ripagati da altrettanta comprensione, e anche a noi è spesso capitato di ricevere minacce da condomini poco pazienti. Rischiamo qualcosa in termini giuridici?
E’ presto detto: no, se abbiamo rispettato le norme del C.d.S.
E per quanto tempo possiamo continuare la nostra sosta?
In teoria, anche per mesi o anni se occupi parcheggi delimitati. Il rischio è che un mezzo fermo nel medesimo posto per lungo tempo possa essere considerato abbandonato o attirare ritorsioni da parte di tutti coloro che lo scambiano per un autocaravan di nomadi (capita anche questo, sì: per molti “camper” è sinonimo di “zingaro”) e che quindi interpellano le Forze dell’Ordine per ottenerne la rimozione. Ma se il nostro camper è regolarmente targato e assicurato, ha il bollo valido, non crea intralcio e non viola le norme già elencate non avremo problemi.
Per sicurezza controlla sempre le specifiche norme del Comune in cui ti trovi se decidi di sostare su suolo demaniale senza delimitazione di parcheggio, perché è possibile che vengano adottate ordinanze che sanzionano con contravvenzione e rimozione la sosta inoperosa di un mezzo su suolo pubblico protratta oltre un certo limite di tempo (a volte anche per sole 48h).
Per completezza, ti lasciamo come consultazione il testo dell’Art. 158 del C.d.S che tratta proprio le norme di comportamento da seguire in merito alla sosta dei veicoli
Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta (1);
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli (1);
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (1);
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 163 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 84 a euro 335 per i restanti veicoli. (2) (3) (4)
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 a euro 168 per i restanti veicoli. (3)
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
Sosta Libera in “Natura”: Cose a cui Prestare Attenzione
“Il mondo è tuo / con quelle stelle puoi giocar /nessuno ti dirà che non si fa/ è un mondo tuo per sempre”
Così cantava Aladdin a Jasmine per conquistarla, mentre seduti sul tappeto volante sorvolavano piramidi e templi cinesi.
Ma no, non funziona così. Il mondo non è tuo, o almeno non solo tuo. Quindi devi essere rispettoso nei confronti dell’ambiente che ti ospita in primis, e in seconda battuta degli altri esseri umani che abitano il Pianeta. E sono tanti, sicuramente pure troppi. Ma così è la vita.
Oltre a rispettare divieti e obblighi, per l’ennesima volta usa il buon senso. Ti abbiamo parlato della situazione della sosta camper in Costa Azzurra, e dell’impossibilità di praticare libera pressoché ovunque. Questo è stato il risultato causato dalla sosta selvaggia di decine e decine di camper sul lungomare di Antibes per esempio. Questi camperisti, senza alcun rispetto degli altri turisti e nessuna attenzione, hanno letteralmente invaso la spiaggia rendendo impossibile raggiungere il mare ai “normali” bagnanti.
E così ora nessun camper può più sostare, siamo stati puniti tutti per il comportamento scellerato di alcuni.
Anche se sosti in assenza di specifici divieti, quindi, sii civile. E soprattutto non inquinare, raccogli i tuoi rifiuti e non campeggiare a meno che non sia esplicitamente consentito farlo. E non accendere fuochi nei boschi in piena estate se non dove espressamente permesso. Di incendi ne abbiamo già abbastanza, grazie.
Usa la testa, sempre. Perché diciamoci la verità, tutti abbiamo fatto almeno una grigliata in campagna una volta nella vita, o non abbiamo resistito alla tentazione di tirare fuori la sdraio dal camper e goderci un magnifico cielo stellato in piena montagna… Ma ricordati sempre che è vietato campeggiare al di fuori delle apposite aree adibite allo scopo. Quindi in realtà anche questo comportamento potrebbe essere sanzionato da solerti membri delle Forze dell’Ordine.
Non disturbare nessuno, neanche (anzi, soprattutto) gli animali: in fondo sei tu ospite a casa loro.
Un’ ulteriore precisazione, per maggior chiarezza: quando parliamo di siti “naturali” intendiamo tutti quelli non su strada.
E se si trovi “non su strada” va da sé che non si possono applicare le norme previste dal Codice della Strada che già ti abbiamo elencato.
Ma non significa che, appunto, non ci siano norme che regolano la sosta.
Devi informarti bene se nel punto in cui desideri fermarti ci sia o meno il divieto di campeggiare al di fuori delle aree preposte allo scopo (campeggi, aree sosta), tenendo presente che stavolta per “campeggiare” si intende “vivere nel veicolo in sosta”.
Quindi non potrai né mangiarci né tantomeno dormirci.
E’ ovviamente vietato sostare su terreni privati a meno che non sia diversamente segnalato.
Multe per Esplicito Divieto di Sosta per i Camper
Concludiamo con quello che è forse il punto che preme di più a tutti i camperisti. E’ legale un cartello stradale che vieti la sosta in una determinata area ai soli camper?
No, in Italia non è legale. Il Codice della Strada infatti consente ai singoli Comuni di negare la circolazione all’interno dell’area territoriale di competenza, in toto o solo per alcuni tratti, a determinati veicoli solo per accertate e motivate esigenze di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale (Art. 7 del C.d.S.)
E inoltre, come abbiamo già visto nel precedente Art. 185 del C.d.S, un camper è considerato un autoveicolo a tutti gli effetti e come esso deve essere trattato. Ragion per cui l’eventuale multa può essere impugnata e si può fare ricorso. Diciamo che a volte, visti i costi e le lungaggini della burocrazia nel nostro Paese, si preferisce pagare senza far storie o rispettare il divieto di sosta, per quanto non legale…ma questa scelta è a discrezione personale.
Come sempre ti lasciamo qui sotto anche il testo dell’Art. 7 del Codice della Strada che regolamenta sosta e circolazione dei mezzi per ulteriore chiarezza.
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest’ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane];
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell’espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.
- Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali. 11. Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano. 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 658 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323.
- Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto e’ già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.
Zone per Parcheggio Camper con Divieti: Dove Trovarle nelle Varie Città
Per avere un’idea di massima delle zone “non camper friendly” presenti nelle varie città, ti lasciamo un elenco che abbiamo trovato sul sito dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, i cui membri sono attivissimi nella lotta contro i divieti.
Parcheggio Camper e Sosta Libera: per Ora è Tutto
Speriamo di esserti stati utili con questo vademecum riguardante i temi “parcheggio camper e sosta libera”. Comportamenti errati in merito, in buona fede o meno, stanno davvero creando problemi a tutta la categoria, facendo irrigidire molti Comuni e spingendo i Sindaci a portare avanti una sorta di battaglia contro il plein air.
Questo danneggia ovviamente noi camperisti, ma anche in generale il turismo e l’economia della nostra penisola.
Confidiamo pertanto di essere riusciti a fare un po’ di chiarezza. Se avessi altri dubbi su questo o altri argomenti non esitare a chiederci informazioni. Alla prossima!